LA CONCILIAZIONE E’ RICONOSCIUTA UFFICIALMENTE COME
STRUMENTO DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE
E’ entrato in vigore il 20 marzo 2010 il decreto
legislativo n. 28 del 4 /3/2010 che introduce
la conciliazione di tutte le controversie in materia civile e
commerciale, con obiettivi di decongestionamento dei processi presso i Tribunali
e diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative.
Il Ce.S.E.C.
(Centro Studio Europeo di Conciliazione e Risoluzione dei Conflitti) di Bologna
ha sempre sostenuto e richiesto l’ introduzione dei regimi alternativi di
conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie (A.D.R.) e si
pone come punto di riferimento
per l’ ampliamento e l’ applicazione di questa materia.
Vediamo in sintesi la disciplina portata dal decreto.
- Procedimento. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento
dell’organismo scelto dalle parti, che deve in ogni caso garantire la
riservatezza e l'imparzialità. Il
regolamento può altresì prevedere che la mediazione si svolga secondo modalità
telematiche. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro
mesi che decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero
dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa. Il
responsabile dell’organismo che ha ricevuto la domanda designa un mediatore e
fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito.
- Condizione di procedibilità.
L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale. Il procedimento è previsto per azioni relative a una
controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da
responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
- Esito. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma
processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando
l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di
conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione
se le parti gliene fatto concorde richiesta in qualunque momento del
procedimento. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo
verbale con l’indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle
parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione
delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il
mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al
procedimento di mediazione.
- Efficacia. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario
all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e
previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente
del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Il verbale costituisce
titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma
specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
- Agevolazioni fiscali. Alle parti che corrispondono l’indennità ai
soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi
è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta
commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In
caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
- Dichiarazioni. Le dichiarazioni rese o le
informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono
essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale,
iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo
consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle
stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può
essere deferito giuramento decisorio.
Claudio Contini – Commercialista
Andrea Casarini - Commercialista